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Proposta di legge per Commissione parlamentare di inchiesta sul sisma in Abruzzo




Commissione parlamentare di inchiesta sull'adeguatezza delle procedure e degli edifici pubblici di recente costruzione dell'Aquilano rispetto alla prevenzione dei danni da terremoto

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati
MELCHIORRE, R. MERLO, TANONI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’adeguatezza delle procedure e degli edifici pubblici di recente costruzione dell’Aquilano rispetto alla prevenzione dei danni da terremoto

PROPOSTA DI LEGGEd’iniziativa dei deputatiMELCHIORRE, R. MERLO, TANONIIstituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’adeguatezza delle procedure e degli edifici pubblici di recente costruzione dell’Aquilano rispetto alla prevenzione dei danni da terremoto
Relazione:
ONOREVOLI COLLEGHI!-  Sono note al mondo intero le vicende riguardanti edifici pubblici di recente costruzione in uno dei territori a più alto rischio sismico d’Italia, emerse con il terremoto del 6 aprile. Citiamo tra le tante quelle disastrose dell’Ospedale “San Salvatore”, della Casa dello Studente o del Palazzo di Giustizia dell’Aquila. Si tratta di edifici che per il loro carattere pubblico, talvolta “strategico” – vale a dire, essenziale proprio in situazioni di emergenza –, avrebbero dovuto essere in tranquilla e, appositamente certificata, condizione di sicurezza antisismica.
È inutile rammentare il danno incalcolabile, in vite umane, in feriti, in danni economici, in privazioni e in disagi per una popolazione già così duramente colpita nei beni e negli affetti, che ha causato il loro sconcertante dissesto. Basti pensare, oltre alle povere vittime della Casa dello Studente, ai feriti che non hanno potuto essere curati, ai malati che hanno dovuto essere delocalizzati a Teramo, Avezzano, Pescara o altrove, lontano dai familiari e dai loro beni in un momento in cui tutti e tutto è stato colpito dalla violenza spropositata del terremoto; all’attività giudiziaria che è stata interrotta e impedita.
La dignità e la compostezza che ha mostrato il popolo dell’Abruzzo, “forte e gentile” anche in questa circostanza, ha toccato e commosso il mondo, che generosamente si è lanciato in un’opera di sostegno e soccorso.
Anche noi parlamentari abbiamo dedicato l’attenzione che il nostro ufficio e la cura del pubblico interesse che vi è connesso, impongono. Abbiamo reso dichiarazioni, sollevato questioni, presentato interrogazioni.
Queste nostre iniziative conoscitive, giocoforza, si limitano però a quanto è avvenuto nell’opera di soccorso e sostegno dopo il sisma. Ma il terremoto è stato anche altro: è stato un fatto eccezionalmente rivelatore di un’impressionante serie di violazioni, di frodi, di leggerezze, di negligenze, di inadeguatezze nell’applicazione della normativa antisismica - di cui il nostro Paese è dotato a partire dal 1974 - agli edifici pubblici in una delle zone più a rischio d’Italia. Questo aspetto è di una importanza eccezionale, perché è la riprova di un dissesto che non è solo materiale, ma prima ancora amministrativo.
Si tratta, allora, di capire e di sapere per quale ragione le amministrazioni pubbliche non hanno vigilato, non hanno sorvegliato, non hanno prevenuto questi danni che ora sono sotto gli occhi di tutti.
È dato di cronaca che la Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un’indagine riguardo alla vicenda dell’Ospedale “San Salvatore” e ne attendiamo con la massima attenzione i risultati.
Se è quella la sede per l’accertamento delle responsabilità individuali, è nondimeno diritto e dovere del Parlamento conoscere, con i poteri che l’articolo 82 della Costituzione gli riserva, quali siano state le violazioni e le inadeguatezze, sia amministrative che contrattuali, che sono alla base dei disastrosi crolli e dissesti di tanti edifici pubblici di recente costruzione.
Si tratta infatti – com’è proprio dell’attività ispettiva cui le inchieste parlamentari sono finalizzate – di vagliare con il necessario approfondimento cos’è accaduto e cosa non ha funzionato nei dispositivi stabiliti per prevenire i danni da terremoto.
In tale direzione,  contestualmente sarà altresì necessario operare una seria riflessione riguardo l’opportunità di rivedere la legislazione in materia di opere pubbliche, segnatamente per ciò che attiene alle procedure per l’aggiudicazione  degli appalti così come sulle modalità e sulla tempistica afferente ai controlli.
È per questa ragione che proponiamo, con questo disegno di legge, l’istituzione di una Commissione di inchiesta bicamerale sull’adeguatezza delle procedure e degli edifici pubblici di recente costruzione dell’Aquilano rispetto alla prevenzione dei danni da terremoto.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sull’adeguatezza delle procedure e degli edifici pubblici di recente costruzione dell’Aquilano rispetto alla prevenzione dei danni da terremoto)
1.- È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull’adeguatezza delle procedure e degli edifici pubblici di recente costruzione dell’Aquilano rispetto alla prevenzione dei danni da terremoto, con il compito di verificare l’applicazione, ad opera delle pubbliche amministrazioni, nel territorio Aquilano, per quanto concerne gli edifici pubblici di recente costruzione, della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, e delle altre norme e disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del rischio sismico, con particolare riguardo per gli edifici pubblici strategici.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Comitati)
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all’articolo 7.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Segreto)
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l’anno 2009 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.
6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Roma, 15 aprile 2009
On. Daniela Melchiorre
On. Ricardo Antonio Merlo
On. Italo Tanoni









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Pubblicato su: 2009-04-20 (636 letture)

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